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COMUNE DI VALDERICE
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
PATTO PER LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO
L'anno duemilatre, il giorno _______del mese di ________, in esecuzione della deliberazione del C.C. n.30 del 27 marzo 2003, immediatamente esecutiva:
Ø tra l'Amministrazione Comunale di Valderice (cod. Fisc.93008050812), in seguito denominata "l'Amministrazione" nella persona del __________________________in servizio presso il servizio Sviluppo economico del Comune;
Ø il sig.__________________ nato a ________ il _______, nella qualità di legale rappresentante della _________________, P.IVA ______________ con sede in __________;
Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale di Valderice ha sempre svolto, e intende continuare a svolgere, sul territorio valdericino un’attività di promozione e stimolo dello sviluppo imprenditoriale, al fine di contribuire e favorire auspicati riflessi positivi per la crescita socio-economica ed occupazionale della comunità locale;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale di Valderice n° 72 del 20.09.2001, è stato approvato il Piano per gli Insediamenti Produttivi di località Sciare (Area Industriale), giusta Decreto del Dirigente Generale dell’ARTA n.445/DRU dell’8 agosto 2001 di approvazione della variante urbanistica e autorizzazione alla redazione del P.I.P., ex art.18 della L.r. n.71/78 e art.78 della L.R. n.96/81, esecutivo e funzionale;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale di Valderice n° 9 del 21.02.2002 sono state assegnati provvisoriamente n.4 lotti dell’area Industriale di località Sciare, in quanto beneficiarie di finanziamenti pubblici nell’ambito del Patto Territoriale “Trapani Nord” e per l’alta valenza socio-ambientale di alcune fra queste;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale di Valderice n° 19 del 08.02.2002, è stato approvato il Piano per gli Insediamenti Produttivi di località Rocca Giglio (Area Artigianale), giusta Decreto del Dirigente Generale dell’ARTA n.721/DRU del 17 dicembre 2001 di approvazione della variante urbanistica e autorizzazione alla redazione del P.I.P., ex art.18 della L.r. n.71/78 e art.78 della L.R. n.96/81, esecutivo e funzionale;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale di Valderice n° 57 del 06.06.2002, è stata adottata la variante urbanistica ai fini della successiva approvazione di un Piano per gli Insediamenti Produttivi (Area Artigianale) localizzato in via Aurora, giusta Decreto del Dirigente Generale dell’ARTA n. 1.140/DRU dell’11 dicembre 2002 di approvazione della variante e autorizzazione alla redazione del P.I.P., ex art.18 della L.r. n.71/78 e art.78 della L.R. n.96/81;
- l’Amministrazione Comunale di Valderice, a partire già dall’anno 2000, ha attivato una serie di iniziative per incentivare l’insediamento e lo sviluppo del settore turistico-ricettivo e dei relativi servizi. Ciò al fine di sostenere la crescita dell’offerta turistica del territorio valdericino nei confronti dei più ampi canali del mercato turistico nazionale ed internazionale;
- in coerenza a tali iniziative si è tenuta anche una conferenza di servizi tra il 9 ottobre 2001 e il 26 febbraio 2002, in seno alla quale sono stati valutati, ai fini della successiva approvazione in variante allo strumento urbanistico, un gruppo di progetti nel campo del settore turistico ricettivo e dei servizi complementari;
- risultano in corso ulteriori processi economico-produttivi, promossi, oltre che per iniziativa privata, anche per impulso della Pubblica Amministrazione. Fra questi il I° e il II° bando pubblico denominato “puntare su Valderice per fare centro”;
- che con specifici atti amministrativi e scelte organizzativo-gestionali, in esecuzione e nel rispetto della vigente normativa di settore, l’Amministrazione comunale di Valderice ha dotato il territorio di ulteriori servizi in favore dello sviluppo socio-economico, fra i quali, l’attivazione e il potenziamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive;
Considerato che
- con l’istituzione delle suddette aree P.I.P. industriale e artigianale, l’Amministrazione Comunale di Valderice si è proposta di dare impulso alle iniziative economico-produttive che, nonostante le opportunità offerte dai diversi strumenti di finanza pubblica (quali il P.O.R. Sicilia 2002-2006, la Legge n.488/92 e s.m.i., i provvedimenti specifici di settore, etc.), non sempre riescono a trovare gli “spazi” e le “condizioni” necessarie per attuare le suddette iniziative;
- a fini di consentire l’insediamento nelle aree industriale e artigianale il Comune di Valderice assumerà gli oneri economici e sociali dell’espropriazione per pubblica utilità;
Considerato che
le varianti urbanistiche di cui sopra rappresentano per il Comune
· in parte, anche indirettamente, un costo per le attività di esproprio e di urbanizzazione delle aree interessate,
· un costo finanziario per l’aumento del carico urbanistico cui consegue l’assicurazione dei relativi servizi pubblici in favore delle attività insediate;
· un costo sociale per la diminuzione delle aree verdi;
· un costo sociale per la diminuzione dell’espansione di altre attività edilizie o di urbanizzazione ai fini civili;
Considerato
che le varianti urbanistiche di cui sopra rappresentano per i cittadini espropriati una privazione in favore della collettività;
Considerato
che il costo di cui sopra è ripagato dalla crescita del tessuto imprenditoriale, del lavoro subordinato ed autonomo, e dunque dall’aumento del reddito sociale;
Considerato
che le imprese insediatesi si avvarranno di una destinazione del suolo più redditizia e dell’aumento del valore allo stesso impresso dalla realizzazioni delle relative urbanizzazioni;
Ritenuto
che i costi sopra cennati, ed il vantaggio diretto per gli operatori trovino giustificazione nella garanzia dell’effettiva duratura attuazione del piano d’impresa presentato;
che l’onere sopportato dalla Pubblica Amministrazione debba essere garantito contro infiltrazioni criminali nell’attività d’impresa;
che l’onere sopportato dalla Pubblica Amministrazione non trovi più una giusta causa nell’eventuale compimento da parte degli operatori
· di gravi delitti di natura mafiosa,
· dei più gravi delitti contro la Pubblica Amministrazione,
· dei più gravi delitti contro i beni sociali ed ambientali;
· dei più gravi delitti contro le bambine ed i bambini, stante il riconoscimento ministeriale di Valderice quale città sostenibile per le bambine;
Valutato che
- è interesse della comunità locale occuparsi e preoccuparsi di favorire la permanenza di condizioni di legalità, sicurezza e trasparenza, in cui possano liberamente svilupparsi e crescere le libere iniziative imprenditoriali, atteso il pericolo di possibili infiltrazioni mafiose o malavitose;
- è necessario attivare un periodo, della durata di anni dieci, di monitoraggio e osservazione del processo di sviluppo intrapreso dalla collaborazione fra il Comune e l’imprenditoria locale;
- necessario che il processo di sviluppo intrapreso sia sostenuto da condizioni di legalità ai fini di una effettiva libertà d’impresa, e che a tal uopo assuma un rilievo particolare il sinergico intervento della Pubblica Amministrazione, ed in primo luogo della Prefettura, delle Forze dell’Ordine, della Procura della Repubblica, dell’AUSL, dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro, della Scuola;
- necessario che tutte le imprese, che s’insedieranno in area industriale e artigianale o che attueranno iniziative nel campo turistico-ricettivo e dei servizi in variante allo strumento urbanistico, si impegnino a sottoscrivere il presente patto di legalità;
Tutto quanto sopra premesso in atto e nella Deliberazione del Consiglio Comunale di Valderice del 27 marzo 2003 nr. 30 di cui le parti dichiarano di avere piena conoscenza
si Conviene e si Stipula quanto segue
Il presente Patto per la Legalità e lo Sviluppo è finalizzato al rafforzamento delle condizioni di sicurezza e legalità all’interno del territorio di Valderice, nell’ottica complessiva di un’intensificazione dei controlli mirati a prevenire e reprimere ogni possibile tentativo d’infiltrazione mafiosa e della malavita organizzata nel mercato del lavoro, nella fase di aggiudicazione degli appalti e del controllo degli investimenti, nonché nello svolgimento dei lavori delle attività produttive.
ART.2
Il Patto è riferito:
1. a tutti gli insediamenti produttivi nell’area Industriale di località Sciare, successivi e conseguenti alla Deliberazione Consiliare nr. 72 del 20 settembre 2001, compresi quelli di cui alla Deliberazione Consiliare nr.9 del 21 gennaio 2002;
2. a tutti gli insediamenti produttivi nell’area Artigianale di località Rocca Giglio, successivi e conseguenti alla Deliberazione consiliare nr. 19 dell’8 febbraio 2002;
3. a tutti gli insediamenti produttivi che si intraprenderanno in via Aurora a seguito della variante urbanistica adottata con Deliberazione Consiliare nr. 57 del 6 giugno 2002;
4. a tutti gli insediamenti produttivi che hanno fruito o che fruiranno delle varianti allo strumento urbanistico, a seguito delle Conferenze di Servizio convocate dal Comune e tenutesi nei giorni 9 ottobre, 16 novembre, 29 novembre 2001, 29 gennaio e 26 febbraio 2002;
5. a tutti gli insediamenti produttivi industriali, artigianali, turistico-alberghieri in favore dei quali il Consiglio Comunale approverà successiva variante allo strumento urbanistico.
Gli operatori economici che hanno fatto o faranno istanza per l’insediamento produttivo di cui al comma 1° punti 1-2-3-4-5 (di natura industriale, artigianale, turistico-alberghiero) sono onerati della sottoscrizione del presente Patto, quale condizione per il successivo rilascio del provvedimento unico autorizzatorio per l’insediamento nelle suddette aree. La mancata sottoscrizione comporterà il diniego dell’istanza.
La durata del Patto è prevista in anni 10 (dieci), a partire dalla sottoscrizione dal rilascio del primo provvedimento unico autorizzatorio riferito alle iniziative suddette, e dispiega i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari.
Ogni impresa rimane vincolata al rispetto delle condizioni di legalità per uno sviluppo duraturo del territorio e predisporrà un piano di crescita dell’iniziativa condotta, da sottoporre per conoscenza all’Amministrazione Comunale.
Per ogni variazione all’anzidetto piano, l’impresa informerà il Comune di Valderice, attraverso il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive, sia per le variazioni relative agli interventi da realizzare, sia alle metodologie dell’affidamento dei lavori e alle aziende che li seguiranno, sia al numero dei lavoratori da occupare e alle loro qualifiche ed al criterio d’assunzione. I dati aventi riflessi occupazionali saranno successivamente trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Nei confronti degli operatori economici che s’insediano nelle aree ed alle condizioni indicate all’art.2, che dovessero incorrere nei reati riportati in maniera precisa nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente atto, si determineranno i seguenti effetti:
1. Il rinvio a giudizio sospende il termine decennale di monitoraggio che riprende a decorrere dopo la sentenza di non luogo a procedere di cui all’art.425 c.p.p. o dopo il passaggio in giudicato della sentenza assolutoria o di condanna.
2. A seguito di condanna definitiva, o nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.): a) verranno revocati tutti i provvedimenti autorizzatori rilasciati dal Comune in favore dell’insediamento; b) verrà rescisso l’eventuale contratto di concessione d’uso dell’area; c) verranno retrocesse in favore del Comune le aree dall’ente eventualmente cedute in proprietà all’operatore, con diritto di quest’ultimo alla restituzione delle somme versate al Comune o compensate per l’esproprio; d) saranno revocati gli effetti della variante urbanistica ai fini dell’insediamento; e) sarà assicurato, a spese dell’operatore, in tempi tempestivi il ripristino dello stato dei luoghi antecedenti la variante.
La produzione di tali effetti non comporterà, tranne che nel caso c) e nei limiti in esso indicati, alcun indennizzo, e per nessun titolo, a carico del Comune ed in favore dell’operatore.
Nei casi in cui la pronuncia di condanna derivi da reati di natura mafiosa sarà possibile il mantenimento dell’insediamento produttivo ai fini dell’interesse sociale. Per tutti gli altri reati di cui all’allegato a), sia nel caso di condanna definitiva o di applicazione della pena su accordo delle parti, ai fini di proseguire le finalità produttive dell’insediamento, il Comune potrà concordare con l’operatore il trasferimento dei beni nel patrimonio del Comune corrispondendo una somma non superiore al 25% del loro solo valore venale.
Tali sanzioni contrattuali non si applicano allorché il giudice accordi all’operatore condannato il beneficio della sospensione integrale della pena comminata.
Il Comune – in favore degli imprenditori insediati ai fini e per gli effetti di cui all’art. 2 - assume l’impegno a:
1. sensibilizzare ulteriormente la Prefettura, gli organi inquirenti, gli uffici investigativi affinché sia assicurato loro l’effettiva libertà d’impresa, contrastando in ogni modo l’attività estorsiva, usuraria, e il condizionamento mafioso;
2. a costituirsi parte civile in eventuali procedimenti penali a carico di coloro che realizzassero i reati di cui sopra, o il loro tentativo;
3. a sostenere finanziariamente la costituzione dell’operatore quale parte civile in eventuali procedimenti penali a carico di coloro che realizzassero i reati di cui sopra, o il loro tentativo;
4. a sostenere l’accesso dell’operatore ai Fondi di solidarietà per le vittime dei reati mafiosi, delle estorsioni, e dell’usura;
5. a sostenerne l’accesso al credito di impresa ed ai finanziamenti pubblici;
6. ad assicurare ogni supporto informativo, di collaborazione e sostegno, in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi comunali, compresa la preliminare fase di pre-fattibilità tecnico-urbanistica, per il tramite dello Sportello Unico per le Imprese, del Servizio Urbanistico e degli altri Uffici eventualmente competenti.
Il Comune di Valderice, in auspicato concerto, con la Prefettura, le Organizzazioni Sindacali e di Categoria, l’AUSL n° 9, l’Ispettorato Provinciale del Lavoro vigilerà – anche attraverso specifici monitoraggi - per garantire il rispetto delle norme in materia di avviamento, di igiene e sicurezza sul lavoro, di tutela del lavoratore e degli accordi sindacali.
I vincoli soggettivi e reali che dal Patto derivano all’operatore insediante si trasmettono ai subentranti nel caso di trasferimento d’azienda, parimenti in caso di modifica dell’assetto proprietario o della forma d’impresa. A tal fine il contratto sarà trascritto nei pubblici registri con oneri a carico del Comune.
L’articolato del presente Patto per le finalità in esso espresse è integralmente riprodotto e firmato dal Comune e dall’impresa insediante con obbligo di registrazione pubblica, dando ad esso ogni forma di pubblicità legale.
Letto, approvato e sottoscritto con rilascio di copia conforme all’originale alla parte in uno con la rimessa del provvedimento unico autorizzatorio finale.
Per la ditta/societa’ Per il Comune
ALLEGATO 1
Premessa.
I reati indicati in elenco non sono fra quelli più gravi previsti dal codice penale ma quelli che si ritiene possano maggiormente di altri impedire l’effettiva libera e concorrenziale attività di impresa, quelli che maggiormente di altri minano il buon andamento della Pubblica Amministrazione ledendo – nel contempo - il principio di pari concorrenzialità fra le imprese, quelli che maggiormente di altri caratterizzano l’esercizio di impresa in danno dei lavoratori e della comunità locale, quelli che maggiormente di altri sono posti a tutela dell’ambiente, quelli sessuali in danno alla libertà personale del minore degli anni 14 inaccettabili per la Comunità Valdericina che può fregiarsi del riconoscimento ministeriale di città sostenibile per le bambine ed i bambini.
Per tutti i reati indicati le pene previste sono assai elevate in considerazione della loro gravità, ma non di meno il Patto per la Legalità e lo Sviluppo, di cui il presente atto è allegato, prevede la non applicabilità delle sanzioni contrattuali allorché il giudice accordi il beneficio della sospensione integrale della pena comminata. Il valore che così viene riconosciuto al citato beneficio, assieme alla definitività della condanna, rappresentano gli assi di una particolare garanzia in favore dell’operatore condannato, risolvendosi pure in una valutazione della sua effettiva capacità offensiva. In tal senso il reato tentato si è ritenuto di non fare discendere effetti contrattuali dal reato tentato.
Art. 416 bis del codice penale – Associazione di tipo mafioso
Art. 416 bis del codice penale, combinato con l’art. 110 – Associazione di tipo mafioso e Concorso nel reato (il c.d. concorso esterno nell’associazione mafiosa)
Art. 629 del codice penale, combinato con l’art. 416 – Estorsione e Associazione per delinquere
Art. 644 del codice penale - Usura
Art. 318 del codice penale, combinato con il successivo art. 321 – Corruzione per un atto di ufficio
Art. 319 del codice penale, combinato con il successivo art. 321 – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Art. 353 del codice penale. Se reiterato, a seguito di accertamento con sentenza passata in giudicato, durante il periodo di validità del Patto - Turbata libertà degli incanti
Art. 640 bis del codice penale - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Art. 437 del codice penale comma 2° – Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
Art. 440 del codice penale – Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari
Art. 513 bis del codice penale – Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Art. 423 bis comma 1° del codice penale – Incendio boschivo
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 nr. 22, art. 51 comma 1° lettera b, art. 51 comma 3° per la parte relativa al trattamento di rifiuti pericolosi. Se reiterato, a seguito di accertamento con sentenza passata in giudicato, durante il periodo di validità del Patto – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
Art. 609 quater del codice penale – Atti sessuali con minorenne
Art. 600 bis comma 1° del codice penale ai sensi del successivo art. 600 sexies – Prostituzione in danno di minore degli anni 14
Art. 600 ter comma 1° del codice penale ai sensi del successivo art. 600 sexies – Pornografia minorile in danno di minore degli anni 14
Art. 600 quinquies del codice penale ai sensi del successivo art. 600 sexies – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile in danno di minore degli anni 14.
Ai fini del Patto per la Legalità e lo Sviluppo ai reati sopra elencati non è applicabile l’istituto del tentativo di cui all’art. 56 del codice penale.